Statuto

Statuto dell’Associazione
DIBA – Direttori Italiani di Banda Associati

Art. 1 – è costituita in Corciano (Perugia) l’Associazione denominata DIBA – DIRETTORI ITALIANI di BANDA ASSOCIATI con durata illimitata.

L’Associazione ha sede legale in via della Torre 10/14, 06073 CORCIANO (PG)

L’Associazione ha per scopo:

– la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura musicale, dello spettacolo, della comunicazione e dell’arte in generale, con particolare attenzione alla figura del Direttore nell’ambito della Banda Musicale (con il termine “Banda Musicale” si intendono tutti i gruppi di fiati e percussioni che si esibiscono in concerto);

– lo sviluppo qualitativo ed il riconoscimento delle Bande Musicali, dei loro Direttori e della Musica per esse composta;

– accrescere l’importanza della Banda Musicale e della sua musica all’interno del panorama culturale nazionale;

 Art. 2 – L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa:

– manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci anche se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;

– convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari potrà svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà collaborare con artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato, estranei all’Associazione.

Art. 3 – L’Associazione non persegue scopo di lucro, ma si basa su autofinanziamenti, contributi di Enti Pubblici e Privati, Associazioni, ecc.

È vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale dell’Associazione tra i Soci.

L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto l’art. 73 c. 1 lett. C del D.P.R. 917/86.

Art. 4 – L’Associazione potrà, in via accessoria e in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.

L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 5 – I requisiti dell’associato devono includere abilità distintive e un alto livello di etica professionale, chiaramente espressi attraverso l’attività svolta.

I criteri di ammissione dei Soci vengono proposti dal Consiglio Direttivo, ratificati dall’Assemblea dei Soci e messi in atto dalla Commissione di Valutazione dei Curricula.

L’ammissione sarà possibile:

  1. su invito diretto di uno dei soci, previa approvazione a maggioranza da parte della Commissione di Valutazione. La commissione di Valutazione si riserva di richiedere all’invitato la documentazione per l’ammissione.
  2. inviando la propria candidatura unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione da parte della Commissione, la quale approva a maggioranza l’ammissione del nuovo socio, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Una volta accettata la candidatura, il socio diviene effettivo con il versamento della quota associativa, dal momento in cui questa viene versata.

In caso di rigetto della domanda di adesione, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci, il cui giudizio è inappellabile.

Art.6 – Tutti i Soci hanno il diritto/dovere di partecipare alla vita dell’Associazione.

L’appartenenza all’Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con terzi.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il versamento della quota hanno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, l’approvazione dei bilanci economici nonché per la nomina degli organi direttivi e possono essere eletti alle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.

L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione è libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci.

È esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 7 – Ai membri del Consiglio Direttivo non è riconosciuto alcun emolumento per l’attività degli Organi Sociali, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere proposte quote di autofinanziamento straordinarie.

Art. 8 – La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, non è trasmissibile e non potrà essere presa in considerazione una rivalutazione di essa. La quota deve essere versata entro e non oltre il 31 Gennaio dell’anno sociale in corso. Potrà essere in seguito rideterminata dal Consiglio Direttivo sentito il parere dell’Assemblea.

Art. 9 – La qualifica di Socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

Il socio espulso potrà ricorrere contro tale provvedimento alla prima Assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 10 – Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

  • quote associative;
  • liberalità, contributi, lasciti e donazioni;
  • ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11 – L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale ed internazionale, sempre mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 12 – L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è l’organo sovrano e prende tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa.

Ad essa partecipano tutti i Soci in regola con il versamento della quota e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata sia in presenza che a distanza, utilizzando tutte le possibilità offerte dalla tecnologia.

L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta con uso della posta elettronica, ovvero mediante affissione all’albo dell’Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l’ordine del giorno, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’adunanza.

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza del 50%+1 dei Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

È prevista l’Assemblea in seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione, ad almeno 24 ore di distanza, e potrà deliberare con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, approva il Bilancio Consuntivo relativo l’anno precedente e quello Preventivo dell’anno in corso, nonché i Regolamenti interni, e provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo.

All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti. Ogni socio potrà farsi rappresentare, con delega, da altri Soci. Ogni socio non può essere portatore di più di due (2) deleghe.

Le deleghe NON potranno essere rilasciate ai membri del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta (30) giorni a far data dal momento della convocazione.

L’Assemblea potrà essere richiesta da almeno i due terzi dei Soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

Art. 13 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere, accanto alle attività istituzionali.

Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il Bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni Socio.

Art.14 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un Consigliere.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo assegnare a Soci che siano ritenuti meritevoli, cariche onorarie o specifici incarichi di collaborazione con il Direttivo stesso

A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da cinque a sette o oltre, purché in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo:

  • provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone il Bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
  • redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • propone circa la quota sociale;
  • stabilisce le previsioni di spesa;
  • rappresenta le istanze dei Soci;
  • ratifica l’ammissione di nuovi Soci secondo le proposte della Commissione di Valutazione;
  • delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei Soci;
  • decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea;
  • redige i Regolamenti interni, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci;
  • delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche per via telematica almeno una volta in un semestre, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea dei Soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Le cariche sociali avranno durata di 3 (tre) anni e saranno rieleggibili.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, il Consiglio Direttivo può invitare esperti esterni nel caso si debbano trattare argomenti specifici, che partecipano solo per l’argomento interessato e senza diritto di voto.

Art. 15 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Art.16 – Presidente onorario

  • Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti.
  • Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.
  • Al Presidente Onorario possono essere affidati incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.
  • Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva

Art. 17 – Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un Bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del Bilancio consuntivo entro i termini di legge.

Art. 18 – Il presente Statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei Soci.

Non potranno essere modificati gli scopi dell’Associazione.

Art. 19 – Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci presenti. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 20 – In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.